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Cita:
Tizio, acquirente di una partita di diamanti da lavorazione industriale di oreficeria, trovandola viziata, tre giorni dopo la consegna esercita in giudizio l’azione redibitoria ex artt. 1490 e 1492 c.c. contro il venditore Caio provvedendo a notificare la domanda nei tre giorni successivi. Caio, nel costituirsi in giudizio, eccepisce che l’azione di Tizio non può essere accolta essendo mancata la denuncia del vizio con tempestiva dichiarazione stragiudiziale e conseguente decadenza.
È fondata tale eccezione di decadenza?
L'eccezione di decadenza non è fondata perchè il termine per la denuncia è di 8 giorni dalla scoperta del vizio e la notifica della domanda è intervenuta dopo 6 giorni, [inoltre la denuncia – per la sua stessa natura – è un atto con cui il compratore rende nota al venditore del bene l'esistenza di vizi dello stesso che non richiede particolari formalità.
La questione comunque è dubbia: l'art. 1495 c.c. pone la denuncia tempestiva come condizione per esperire l'azione redibitoria e quindi viene da pensare che l'iter fisiologico sia denuncia → azione. La ratio dell'istituto evidentemente è quella di evitare l'intasamento dei tribunali permettendo al venditore di evitare l'azione tramite la risoluzione "spontanea" del contratto o la riduzione del prezzo.
Che ne dite?