Pagina 26,27,28 della sentenza di Cassazione su Mills (corrotto) e Berlusconi (corruttore)
http://ia331215.us.archive.org/0/items/ ... uMills.pdfCita:
8.1
Con riferimento all’addebito relativo al fatto di avere MILLS celato l’identità della proprietà delle società offshore del cosiddetto “Gruppo Fininvest B”, la sentenza emessa nel processo Arces ed altri aveva accertato in maniera definitiva che la Guardia di Finanza era stata corrotta affinché non venissero svolte approfondite indagini in ordine alle società del Gruppo Fininvest e non ne emergesse la reale proprietà, pur non essendo stato ritenuto certo il collegamento diretto fra i funzionari corrotti e Silvio Berlusconi, collegamento invece definitivamente provato rispetto ad altro dirigente di Fininvest, Salvatore Sciascia, responsabile del servizio centrale fiscale della società, condannato con sentenza irrevocabile.
Parimenti, i fatti relativi all’illecito finanziamento in favore di Bettino Craxi da parte di Fininvest, tramite All Iberian, erano stati, sulla base di plurime prove testimoniali e documentali, definitivamente dimostrati [visto che la sentenza di primo grado, di condanna dei vertici della società e fra di essi di Silvio Berlusconi, non è stata riformata nel merito ma per intervenuta prescrizione], così come si era accertato che All Iberian e le società offshore collegate erano state costituite su iniziativa del Gruppo Fininvest e che All Iberian era stata utilizzata quale tesoreria delle altre offshore inglesi costituite per conto del Gruppo Fininvest e dallo stesso finanziate tramite Principal Finance, adoperata come ponte anche dalla Silvio Berlusconi Finanziaria, tesoreria estera del Gruppo.
MILLS – il quale aveva costituito le società del gruppo Fininvest all’estero, ivi comprese quelle del c.d. “gruppo B” – era a conoscenza dell’identità degli effettivi soci di tali società e quindi del reale beneficiario economico delle stesse.
Ciò emergeva in particolare, anche senza tener conto della “confessione” che MILLS avrebbe poi reso nella lettera inviata a Bob Drennan [appartenente allo studio professionale Rawlinson & Hunter, che MILLS aveva contattato in relazione all’indagine fiscale effettuata a suo carico nel Regno Unito] il 2 febbraio 2004 e nell’interrogatorio innanzi al pubblico ministero il 18 luglio 2004
-- dalla “due diligence” effettuata da tale Pierre Amman (Questi – essendo stato incaricato dalla società “Edsaco”, in vista dell’acquisto di CMM, di conoscere quali erano i clienti di CMM e quali le relazioni e le modalità gestionali dei rapporti con i clienti medesimi – aveva accertato che le società del gruppo Fininvest, clienti della CMM, erano divise in due gruppi: “le società A erano società conosciute al pubblico e le B erano società che erano sconosciute al pubblico o non ancora conosciute oppure inattive”, anche se “questa suddivisione non era proprio una scienza esatta”); :
-- dalla nota inviata a MILLS da Giorgio Vanoni (amministratore finanziario della Fininvest e della “Silvio Berlusconi Entertainment Ltd.”) durante la sua latitanza nel dicembre del 1995 (contenente plurimi riferimenti ad informazioni riservate afferenti le società Fininvest B);
-- dalla deposizione di Tanya Maynard (che aveva lavorato con MILLS tra il gennaio 1989 ed il luglio 1994, specificamente dal 1991 quale direttrice della CMM, il cui scopo era quello di costituire società sia in Inghilterra sia tramite agenti e fiduciari in altri Paesi e della quale MILLS era responsabile).
A fronte di ciò, tuttavia, lo stesso MILLS – sentito come testimone il 20 novembre 1997 e il 12 e 19 gennaio 1998 – non aveva comunicato i nomi dei soci da lui conosciuti, e così era stato reticente rispondendo alle domande concernenti la proprietà delle società offshore di Fininvest, costringendo il Tribunale a procedere in via induttiva, con la conseguenza che proprio la carenza di prova certa sul punto aveva determinato, nel processo Arces ed altri, l’assoluzione di Silvio Berlusconi in secondo grado e, definitivamente, in sede di giudizio di cassazione.
In relazione all’addebito di reticenza relativo ai beneficiari economici delle società “Century One Entertainment Ltd.” e “Universal One Ltd." [delle quali, nel giugno del 1991, era stato conferito a Paolo Del Bue la general power of attorney] ed al legame diretto esistente tra Paolo Del Bue e la famiglia Berlusconi, risulta accertato che – in un foglio manoscritto contenente una proposta di struttura di ciascuna holding, redatto da Tanya Maynard su istruzioni di MILLS (come da lei stessa riferito) ed acquisito il 14 novembre 1996 presso gli uffici della finanziaria Bonzanigo a Ginevra – Marina e Piersilvio Berlusconi erano stati indicati come beneficiari rispettivamente di Volcameh Trust e di Muesta Trust ed era altresì stato indicato il percorso attraverso il quale da ognuno di essi si giungeva a Century One e Universal One; in tale manoscritto si era altresì previsto il divieto per detti beneficiari di disporre del capitale per tutta la durata in vita del padre, salvo che a ciò non avessero consentito, attraverso MILLS, indicato come esecutore, Gironi, Foscale o Confalonieri.
Tutto ciò MILLS (che tra l’altro falsamente aveva dichiarato essere stata la Maynard a creare le strutture in questione) non aveva riferito ai giudici, benché egli, in quanto esecutore, ben sapesse essere state le società create per volontà di Silvio Berlusconi.
8.2
Quanto alla contestata falsità in ordine al c.d. “dividendo Horizon” – rilevato che la condotta da ascrivere all’imputato deve più precisamente essere configurata come reticenza – è stato ritenuto che l’attribuzione a MILLS di tale dividendo era derivata dalla necessità di celare il reale proprietario delle società offshore del gruppo Fininvest e di consentire allo stesso di aggirare la normativa italiana in materia di concentrazione di emittenti televisive: istituita infatti, per tale scopo, la società Horizon (finanziata da All Iberian), la cui proprietà era stata appunto fittiziamente attribuita a MILLS per tenere celata l’identità degli effettivi beneficiari, un dividendo collegato alla gestione di essa era poi stato dal medesimo introitato e, successivamente, da lui ripartito con i soci dello studio legale.
A fronte di ciò, l’imputato, nel corso degli interrogatori subiti negli anni 1997 - 98, aveva invece eluso le domande postegli in merito, affermando di avere ricevuto il dividendo a titolo di compenso professionale, ovvero in relazione alla sua qualità di unico referente e beneficiario di All Iberian o ancora in vista della cessazione di ogni attività. MILLS non aveva riferito, però, degli accordi intervenuti con Vanoni secondo i quali gli utili di Horizon erano stati trasformati in utili di sua spettanza per distanziare il Gruppo Fininvest dai patrimoni delle società offshore.
8.3
Circa la contestata omissione in ordine al colloquio intervenuto con Silvio Berlusconi il 23 novembre 1995, i giudici del merito hanno evidenziato la nota scritta dallo stesso MILLS ai suoi soci il 27 novembre 1995, ove quegli aveva appunto riferito del colloquio telefonico intercorso il giovedì precedente e nel corso del quale Berlusconi si era soffermato sulle ragioni politiche alla base dell’accusa a lui mossa di finanziamento illecito in favore di Bettino Craxi; di contro, MILLS,interrogato il 12 e 19 gennaio 1998, aveva omesso di riferire di avere parlato al telefono con Berlusconi.
Del resto, nella “confessione” resa da MILLS ai pubblici ministeri di Milano il 18 luglio 2004 era emerso, con riferimento ai fatti oggetto delle sin qui ricordate false o reticenti dichiarazioni, quale fosse invece la reale conoscenza degli stessi da parte di MILLS.
Egli aveva, infatti, offerto un ampio resoconto dei presupposti professionali, finanziari e giudiziari intercorsi con il gruppo Fininvest, ed in particolare con Silvio Berlusconi ed i suoi dirigenti, a far tempo dalla fine degli anni ‘70 - inizio anni ‘80, ovvero dall’incarico affidatogli di costituire un gruppo di società offshore al fine di realizzare da un lato la creazione di poste contabili che non avrebbero dovuto figurare nel bilancio consolidato del gruppo, dall’altro l’allocazione “estero su estero” di ingenti somme di denaro i cui beneficiari erano individuati, quanto alle società Century One e Universal One, nei figli di Silvio Berlusconi, Marina e Pier Silvio.
MILLS aveva descritto, poi, come e perché avesse conseguito lui stesso un profitto delle società offshore, il cosiddetto dividendo Horizon pari a circa 10 miliardi di lire, che i dirigenti del Gruppo Fininvest gli avevano chiesto di trattenere in conto e in nome proprio, sottoponendolo a tassazione fiscale secondo la legge britannica, al fine di cancellare qualsiasi traccia finanziaria idonea a ricondurre a Silvio Berlusconi la proprietà delle società offshore, e, fra esse, del canale televisivo Telepiù, in aperta violazione della legge italiana che impediva la concentrazione di proprietà di sistemi di comunicazione di massa.
Il fulcro della reticenza di David MILLS, in ciascuna delle sue deposizioni, si incentra, in definitiva, nel fatto che egli aveva ricondotto solo genericamente a Fininvest, e non alla persona di Silvio Berlusconi, la proprietà delle società offshore, in tal modo favorendolo in quanto imputato in quei procedimenti, posto che si era reso necessario distanziare la persona di Silvio Berlusconi da tali società, al fine di eludere il fisco e la normativa anticoncentrazione, consentendo anche, in tal modo, il mantenimento della proprietà di ingenti profitti illecitamente conseguiti all’estero e la destinazione di una parte degli stessi a Marina e Pier Silvio Berlusconi.