In particolare:
Cita:
Consiglio di Stato, con decisione n.594 del 20/10/1988, l'installazione dell'antenna di una stazione radioelettrica non costituisce trasformazione del territorio comunale agli effetti delle leggi urbanistiche; pertanto, non necessita di concessione o autorizzazione edilizia più' di quanto ne necessitino le antenne televisive poste sui tetti delle case.
Il diritto alla installazione, nel lastrico solare di un edificio condominiale, di un'antenna autonoma, nonché' al passaggio delle condutture, fili o qualsiasi altro impianto occorrente per il funzionamento degli apparecchi radioriceventi e televisivi, sia esso qualificato come diritto soggettivo di natura personale oppure come diritto costituzionalmente protetto alla libera manifestazione del proprio pensiero e alla libera ricezione di quello altrui ex art. 21 cost., non incontra, nei rapporti tra privati, alcun altro limite oltre quello di ostacolare e impedire il pari diritto altrui oppure di pregiudicare, nel caso di installazione su proprietà' esclusiva di un singolo condomino, il diritto di proprietà' di quest'ultimo, e nel caso di installazione su parte comune, l'uso del bene comune da parte degli altri condomini. Cassazione civile, sez. II, 6 novembre 1985 n. 5399, Giust. civ. 1986, I,387 (nota). Foro it. 1986, I,707.
La delibera dell'assemblea condominiale che vieta ad un condomino l'installazione di una antenna autonoma, in mancanza di un pregiudizio concreto all'uso del bene comune, ma per il solo fatto della presenza di un'antenna centralizzata, e' giuridicamente nulla, con la conseguenza che il condomino leso può' fare accertare il proprio diritto all'installazione anche oltre il termine di impugnazione di cui all'art. 1137 c.c., salvo che non abbia espresso voto favorevole alla formazione della delibera.
Cassazione civile, sez. II, 6 novembre 1985 n. 5399, Giust. civ. 1986, I,387 (nota). Foro it. 1986, I,707. Riv. giur. edilizia 1986, I,328.
L'art. 1 della l. 6 maggio 1940 n. 554, con lo stabilire che i proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi all'installazione nella loro proprietà' di aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti degli stabili e degli appartamenti stessi, non impone una servitù', ma si limita all'attribuzione di un diritto, a favore degli abitanti dello stabile e degli appartamenti, all'installazione, e quindi anche alla manutenzione degli impianti, pure contro la volontà' di altri abitanti.