Il processo in Corte di Assise di Appello
Il processo davanti alla Corte di Assise di Appello di Roma si apre il 3/11/2005 e si conclude rapidamente il 15/12/2005 con l'assoluzione dei generali Bartolucci e Ferri dalla imputazione loro ascritta perché "il fatto non sussiste".
Le reazioni alla sentenza
La sentenza provoca subito ferocissime critiche da parte delle Parti Civili. La senatrice Bonfietti, sorella di una vittima e Presidente della Associazione Parenti delle Vittime, in una conferenza stampa ampiamente diffusa dai media, definisce la sentenza "una vergogna".
Nelle motivazioni della sentenza, pubblicate il 6 aprile 2006, alla pagina 48, la Corte in modo inusuale raccoglie la provocazione e così replica a questa accusa :
"A differenza delle altre parti processuali che hanno accettato comunque la decisione di questa corte, qualche familiare delle vittime ha definito una vergogna l'assoluzione ( v. La repubblica del 16 dicembre 2005 p.30 ) oppure ha accusato la Magistratura di non aver voluto accertare fino in fondo la responsabilità dell'accaduto. La Corte era ben conscia dell'impatto negativo di una ulteriore sentenza assolutoria anche nei confronti dei due generali ma a fronte di commettere una ingiustizia, perché tale sarebbe stata la conferma della sentenza o una condanna, andare contro l'opinione pubblica non costituisce un ostacolo. In quel caso, allora, si sarebbe trattato di una vergogna perché si sarebbero condannati o ritenuti responsabili di un reato persone nei cui confronti vi era un difetto assoluto di prova."
Il ricorso in Cassazione
La Procura Generale di Roma propone ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento della
sentenza della Corte d'Appello del 15 dicembre 2005, e come effetto dichiarare che "il fatto contestato non è più previsto dalla legge come reato" anziché "perché il fatto non sussiste".
La legge inerente l'alto tradimento è stata infatti modificata con decreto riguardante i reati d'opinione:
l'articolo 4 della legge n° 85 del 24 febbraio 2006 ha abolito il punto riguardante la turbativa e ha dichiarato reato l'impedimento soltanto se violento.
La differenza tra le due formule è sostanziale .
Infatti l'assoluzione "perché il fatto non sussiste" indica in questo caso che non c'è alcuna prova che gli imputati abbiano compiuto azioni tendenti a ostacolare, turbare o impedire le azioni del governo e quindi non si è verificata la fattispecie di reato per cui hanno dovuto rispondere in giudizio.
L'annullamento della sentenza di appello perché "il fatto contestato non è più previsto dalla legge come reato" significherebbe invece affermare che gli imputati hanno commesso i fatti per cui sono giudicati .
Nel primo caso sarebbero assolti, nel secondo riconosciuti colpevoli seppure non perseguibili.
Il
10 gennaio 2007 la prima sezione penale della Cassazione, presieduta da Torquato Gemelli,conferma la sentenza pronunciata nel dicembre del 2005 dalla corte d'assise d'appello di Roma, dichiarando inammissibile il ricorso presentato dalla procura generale di Roma e rigettando quello dell'Avvocatura generale dello Stato, che rappresentava la Presidenza del Consiglio dei ministri e il ministero della Difesa, costituitisi parte civile.
Tratto da
Wikipediamarchigiano, ho aperto un locus appropriato per discutere con te delle tue date e cronologie circa le date dei processi etc etc.
Qui se ne puo' parlare