Il possesso ad usucapionem deve essere pacifico e pubblico(quindi non acquistato con violenza o dolo) oltre che continuato (si assume come interruzione del possesso l'interruzione dello stesso per un anno).
Solitamente per i beni immobili la prescrizione è ventennale, ma ti consiglio di controllare che ricorrano i requisiti di qui alla l. 346/1976 (usucapione di fondi rustici con annessi fabbricati) in quanto prevede l'usucapione abbreviata. i requisiti sono l'appartenenza ad un comune montano o un reddito dominicale inferiore a 180,76.
Cassazione 14373/2004 ha scritto:
Il riconoscimento della proprietà si ottiene in tali casi con un ricorso al giudice, ma il decreto di riconoscimento della proprietà rurale, emesso a seguito della procedura agevolata di cui alla l. 346/1976, non ha valore di sentenza e conferisce solo una presunzione di appartenenza del bene a favore del beneficiario del provvedimento fino a quando, a seguito del'opposizione di cui all'art. 3 l. cit. o di un autonomo giudizio, non sia emessa pronuncia di accertamento della proprietà