Secondo me NO.
Altrimenti la ratio della notifica in un tempo certo va a farsi benedire.
Se valesse il principio che può passare un tempo indefinito fra data dell'infrazione e data della redazione del verbale, praticamente non vi sarebbe mai prescrizione.
il termine di notifica deve intendersi fra
due date certe: e le uniche sono la data dell'infrazione e la data di effettiva accettazione da parte dell'Ufficio Postale (non quella dichiarata nel verbale, dove uno può scrivere quel che vuole).
Un bel ricorso (anche se ti tocca pagare per farlo) e non dimenticare di presenziare all'udienza, altrimenti fanno quello che vogliono loro.
PS: leggi quest'articolo
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/notizia.php?IDNotizia=433769&IDCategoria=11a Lecce uno s'è incazzato ed ha chiesto i danni da stress per una multa ingiusta...
sbagliato.
e' la data dell'accertamento dell'infrazione a far fede, non quella di infrazione.
ovviamente i tempi tra infrazione e accertamento devono essere "ragionevoli", ma non esiste nessuna indicazione in merito (anche se le pubbliche amministrazioni per prassi considerano 90/120 giorni "ragionevoli")
Premesso che purtoppo talvolta il codice è scritto male.
Bisognerebbe intendersi sul termine "accertamento".
Se per accertamento si intende l'atto di rilevare la violazione di qualche norma, esso non può che essere in pari data alla violazione.
Tutt'altro invece è la trascrizione delle risultanze, che può avvenire in un secondo tempo.
Peraltro leggiti il regolamento in questione
http://www.aci.it/sezione-istituzionale/al-servizio-del-cittadino/codice-della-strada/titolo-vi-degli-illeciti-previsti-dal-presente-codice-e-delle-relative-sanzioni/art-201-notificazione-delle-violazioni.html1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:
a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o dellacircolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127(2) (4).
g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 141, 143, commi 11 e 12, 146, 170, 171, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento. (5)
Secondo questa norma l'accertamento coincide con la rilevazione della violazione (a mezzo autovelox & co).