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Autore Messaggio
 Oggetto del messaggio: Urbani: my 2 cents
MessaggioInviato: mer mar 24, 2004 10:17 am 
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Dico qualcosina sul dibattito che infiamma gli Italiani della rete.
Premetto che, per motivazioni tecniche insormontabili (la mia zona non sarà mai coperta da broad band, e navigo a 40 Kbps con difficoltà) non sono e non sarò mai un utente, nella pratica, dei sistemi P2P.
Premetto che, se lo fossi lo sarei per cercare materiale difficilmente classificabile come "coperto da diritto d'autore".

Secondo me, gran parte dei problemi derivanti dalla visione illecita di film di prima visione sono falsi problemi.
Per me, la maggiorparte degli utenti dei sistemi P2P che vede un film attualmente in sala, con un video in presa diretta, di scarsa qualità ed audio praticamente inesistente, non andrebbe comunque a vedere al cinema il film.
E una porzione di quelli che lo vedrebbero, lo vedranno a maggior ragione dopo averlo "consumato" in modalità "preview".
Detto questo, trovo aberrante ogni decisione proibizionistica della libera circolazione di file ed informazioni; ci getta in uno stato di "polizia" dove, paradossalmente, per poter avere una copia mp3 di una canzone che hai su CD, devi scaricartela rischiando multe e penali (caso capitato ad un mio amico, dotato di CD originale evidentemente straprotetto).

Contro questa ignoranza di fondo, contro queste soluzioni "pecione" e pericolose c'è solo da opporre una resistenza civile.

Chi prima visionava un film di prima visione scaricandolo con un sistema P2P ora NON VADA a vederlo al cinema.

Boicottare le major, che ricattano i governi, è l'unico modo per poter dire la nostra.

E mi spiace, perchè io sono un grande amante del cinema, lo sapete tutti, e spendo fior di Euro, ogni settimana.

A quando ingresso della Finanza in versione antisommossa a casa mia quando faccio delle serate di cinema invitando amici che (ovviamente) non rientrando nel nucleo familiare non potrebbero assistere alla visione?!?!?!?! :roll:

LuVi

Ecco un breve decalogo delle azioni da effettuare durante i 60 giorni di esame del decreto (preso da Punto Informatico: http://punto-informatico.it/forum/pol.asp?mid=577780)

60 GG per sperare

Per sessanta giorni, per tutta la durata di questo decreto legge io sarò dalla parte di chi ha scritto la pagina di addio su Fastsharing ( http://fastsharing.da.ru ) cercando il + possibile di adottare le misure da loro proposte contro questo decreto:

PER 60 GIORNI:

-Non comprare più DVD
-Non comprare più CD
-Non noleggiare più CD o DVD
-Non andare più al cinema
-Fare volantinaggio davanti ai cinema ( si, lo so, non lo farete mai.. ma lo scriviamo ugualmente tanto lo spazio è gratuito ) SPIEGANDO alla gente che sta entrando cosa sta accadendo ed invitandoli a non entrare o a diradare la frequenza
-Non abbonarsi alle tv a pagamento
-Non comprare mai servizi su internet come "**********" nei quali si viene invitati a PAGARE ( soldi che vanno ANCHE agli STESSI PERSONAGGI CHE STANNO FACENDO QUESTO ) per vedere un film vecchio quanto le loro idee o per scaricarsi una canzoncina
-Firmare la petizione CONTRO il decreto Urbani http://no-urbani.plugs.it . Sempre per correttezza però dobbiamo ricordare che tale iniziativa ( la petizione ) NON ha PURTROPPO NESSUNA VALENZA ne legale ne di altro tipo non essendo le vostre "firme" verificabili. Quindi fatelo se volete ma sappiate che la sua efficacia è tutt'altro che certa ( al contrario degli altri punti descritti la cui efficacia è invece certa ).
-Girare questi consigli a più gente che potete ( spiegando anche il PERCHE' ) sia via passaparola ( non sembra ma è importantissimo ) sia via internet ad esempio via e-mail o attraverso annunci sui vostri siti internet simili o uguali a questo ( questo testo infatti NON è tutelato da diritto d'autore ) o SPEDENDOLO a tutte le vs mailing list ecc.

Questi li ritengo gli unici mezzi disponibili per cercare di comunicare qualcosa ai signori politici, perchè non è possibile che sia un dialogo monodirezionale!!!


Ultima modifica di LuVi, mer mar 24, 2004 1:24 pm, modificato 2 volte in totale.
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 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: mer mar 24, 2004 10:24 am 
Schiavo
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Ma scusate, io avevo sentito parlare di una sentenza della Corte Europea (o come cappero si chiamano tutti questi organi...) che diceva che è ammesso scaricare mp3 e roba varia purchè non se ne faccia commercio. Chi ne sa qualcosa? E' vero?
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 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: mer mar 24, 2004 10:28 am 
Apoc ha scritto:
Ma scusate, io avevo sentito parlare di una sentenza della Corte Europea (o come cappero si chiamano tutti questi organi...) che diceva che è ammesso scaricare mp3 e roba varia purchè non se ne faccia commercio. Chi ne sa qualcosa? E' vero?


Sarà stata solo l'ennesima che non viene recepita. Non c'è nulla di strano.
Guarda, è tutto reato; fra un po anche registrare da TV e prestare ad un amico.

LuVi
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 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: mer mar 24, 2004 10:33 am 
Schiavo
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Ma allora uno può appellarsi a quella, visto che dovrebbe essere un organo più in su nella gerarchia, no?
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 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: mer mar 24, 2004 10:36 am 
Ecco l'integrazione uscita sulla GU:

http://www.gazzettaufficiale.it/guri/at ... numprov=72

GU ha scritto:
testo in vigore dal: 24-3-2004

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per contrastare il fenomeno della diffusione telematica
abusiva di materiale audiovisivo, nonche' per il sostegno finanziario
e lo sviluppo delle attivita' cinematografiche, dello spettacolo e
dello sport;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 marzo 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, delle
comunicazioni e delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere
cinematografiche e assimilate

1. Al comma 2 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n.
633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) e' inserita la
seguente:
«a-bis) in violazione dell'articolo 16, diffonde al pubblico per
via telematica, anche mediante programmi di condivisione di file fra
utenti, un'opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto
d'autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi
genere;».
2. All'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. Chiunque, in violazione dell'articolo 16, diffonde al
pubblico per via telematica, anche mediante programmi di condivisione
di file fra utenti, un'opera cinematografica o assimilata protetta
dal diritto d'autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni di
qualsiasi genere, ovvero, con le medesime tecniche, fruisce di
un'opera cinematografica o parte di essa, e' punito, purche' il fatto
non concorra con i reati di cui al comma 1, con la sanzione
amministrativa pecuniaria di Euro 1500, nonche' con la confisca degli
strumenti e del materiale e con la pubblicazione del provvedimento su
un giornale quotidiano a diffusione nazionale e su di un periodico
specializzato nel settore dello spettacolo.

2-ter. Chiunque pone in essere iniziative dirette a promuovere o ad
incentivare la diffusione delle condotte di cui al comma 2-bis e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 2000 e con
le sanzioni accessorie previste al medesimo comma.».

3. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno raccoglie le segnalazioni di interesse per la
prevenzione e la repressione delle violazioni di cui alla lettera
a-bis) del comma 2 dell'articolo 171-ter e di cui ai commi 2-bis e
2-ter dell'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, assicurando il raccordo con le
Amministrazioni interessate.
4. A seguito di provvedimento dell'autorita' giudiziaria, i
fornitori di connettivita' e di servizi comunicano alle autorita' di
polizia le informazioni in proprio possesso utili all'individuazione
dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate.
5. Su richiesta del Dipartimento della pubblica sicurezza del
Ministero dell'interno ovvero dell'autorita' giudiziaria, per le
violazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 174-ter della
legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, fatto salvo
quanto previsto agli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo
9 aprile 2003, n. 70, i fornitori di connettivita' e di servizi
pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire l'accesso ai
siti o a rimuovere i contenuti segnalati.
6. I fornitori di connettivita' e di servizi che abbiano avuto
effettiva conoscenza della presenza di contenuti idonei a realizzare
le fattispecie di cui all'articolo 171-ter, comma 2, lettera a-bis),
e all'articolo 174-ter, commi 2-bis e 2-ter, della legge 22 aprile
1941, n. 633, e successive modificazioni, provvedono ad informarne il
Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno
ovvero l'autorita' giudiziaria, fatto salvo quanto previsto dagli
articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.
70.
7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4, 5 e 6 e' punita
con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50.000 a Euro
250.000. Per le violazioni degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 e'
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70.


E poi c'è il discorso sul conflitto di interessi di Urbani, che si ritroverà giudice unico per i finanziamenti, e la "fidanzata" Ida di Benedetto con la sua nuova casa di produzione Titania, ringrazia.

GU ha scritto:
Art. 2.

Disposizioni relative alle attivita' cinematografiche e allo
spettacolo

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28,
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le istanze per l'erogazione dei finanziamenti a favore delle
imprese di produzione, presentate a valere sul fondo di cui
all'articolo 27 ed all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n.
1213, e successive modificazioni, sono valutate secondo la disciplina
risultante dalla medesima normativa e dai relativi decreti di
attuazione, qualora, prima della data di entrata in vigore del
presente decreto, esse abbiano gia' ottenuto il riconoscimento
dell'interesse culturale nazionale e relativamente alle quali sia
stata depositato presso la competente direzione generale, il
risultato dell'esame tecnico-economico del preventivo e del piano
finanziario di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 marzo 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1994. Le
istanze relative ai progetti filmici che, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, abbiano ottenuto il riconoscimento
dell'interesse culturale nazionale e non siano corredate dell'esame
tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario, possono
essere nuovamente presentate ai sensi del presente decreto. Ai
relativi progetti filmici e' riconosciuto, con priorita' di
trattazione rispetto alle altre istanze, l'esito positivo della
valutazione per il riconoscimento dell'interesse culturale, ai sensi
dell'articolo 8, con esclusivo riferimento ai criteri di cui alle
lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 8.».
2. Le risorse di cui all'articolo 3, comma 83, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 2004, sono finalizzate, nel
limite di 90 milioni di euro, all'applicazione del comma 1 ed alle
esigenze, anche di funzionamento, del settore dello spettacolo.
3. L'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e' abrogato.
Le risorse giacenti sul conto speciale di cui alla predetta
disposizione confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 12 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, ferma restando la loro
natura di finanziamenti.

Art. 3.

Societa' per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo
«Arcus S.p.a.»

1. In attesa dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 60,
comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le
attivita' culturali, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, individua i limiti di impegno di cui
all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166,
relativi agli esercizi finanziari 2003 e 2004, sui quali va calcolata
l'aliquota del tre per cento prevista dall'articolo 60 della citata
legge n. 289 del 2002. Il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede alle conseguenti variazioni di bilancio in termini di
residui, di competenza e di cassa.
2. Entro il termine di cui al comma 1, con decreto del Ministro per
i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, e' approvato il programma degli
interventi da finanziare con le risorse di cui al medesimo comma 1.
Tale programma puo' ricomprendere anche interventi a favore delle
attivita' culturali e dello spettacolo.
3. Con apposita convenzione da stipulare, entro il termine di cui
al comma 1, tra la Societa' per lo sviluppo dell'arte, della cultura
e dello spettacolo «Arcus S.p.a.», ed i Ministeri per i beni e le
attivita' culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono
disciplinati i criteri e le modalita' per la realizzazione degli
interventi di cui al comma 2.
4. All'articolo 10, comma 6, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e
successive modificazioni, dopo le parole: «Ministro per i beni e le
attivita' culturali», sono inserite le seguenti: «, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».



Ringraziate:

GU ha scritto:
Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 22 marzo 2004
CIAMPI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Urbani, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Castelli, Ministro della giustizia
Gasparri, Ministro delle
comunicazioni
Lunardi, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Castelli


Ah, vi ricordo il "chi non salta Italiano è"... :roll:

LuVi
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MessaggioInviato: mer mar 24, 2004 10:57 am 
Schiavo
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Ma quindi non riguarda la musica!
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MessaggioInviato: mer mar 24, 2004 11:33 am 
Schiavo
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LuVi ha scritto:

[...]
Entrata in vigore
[...]
Dato a Roma, addi' 22 marzo 2004
CIAMPI.........
Berlusconi...........
Urbani........
Tremonti...........
Castelli...........
Gasparri..........
Lunardi...........
..................


La Banda della Magliana a confronto IS NOTHING! :evil: :evil: :evil:

E poi vorrei sapere che c'azzecca Lunardi e quanto può capirne di cultura, spettacolo e diritti d'autore! :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
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MessaggioInviato: mer mar 24, 2004 12:45 pm 
Apoc ha scritto:
Ma quindi non riguarda la musica!


Su quello c'è già la legge; ora si tratterà di inasprirla. ;)

LuVi
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 Oggetto del messaggio: Re: Urbani: my 2 cents
MessaggioInviato: mer mar 24, 2004 12:58 pm 
Schiavo
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Località: ROMA CITTA' IMPERIALE
LuVi ha scritto:
Immagine
[...]
Boicottare le major, che ricattano i governi...
[...]


Errore Luvetto! :D
Il proprietario della Medusa (sarebbe più corretto chiamarla Piovra 8) ) non ricatta assolutamente il governo... perchè è il PREMIER DEL GOVERNO...
Non si sta autoricattando, se sta solo a fà i cazzacci suoi, come al solito 8)

Pensa che bello ora poter disporre anche di ampi contributi statali, con un notevole risparmio per le sue povere finanze, per produrre e distribuire l'ennesimo "Vacanze chissà dove" a Natale... Immagine Immagine Immagine
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 Oggetto del messaggio: Re: Urbani: my 2 cents
MessaggioInviato: mer mar 24, 2004 1:23 pm 
sig.ra Nesta ha scritto:
LuVi ha scritto:
Immagine
[...]
Boicottare le major, che ricattano i governi...
[...]


Errore Luvetto! :D
Il proprietario della Medusa (sarebbe più corretto chiamarla Piovra 8) ) non ricatta assolutamente il governo... perchè è il PREMIER DEL GOVERNO...
Non si sta autoricattando, se sta solo a fà i cazzacci suoi, come al solito 8)

Pensa che bello ora poter disporre anche di ampi contributi statali, con un notevole risparmio per le sue povere finanze, per produrre e distribuire l'ennesimo "Vacanze chissà dove" a Natale... Immagine Immagine Immagine


Io gli farei distribuire volentieri un bel "Vacanze affanculo".... :roll:

Aggiorno il thread d'apertura con un decalogo delle azioni da compiere per i prossimi 60 giorni.

LuVI
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 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: ven mar 26, 2004 3:54 pm 
Pazzesco, ho ritrovato un mio vecchio messaggio su usenet che calza a pennello per la situazione attuale!

http://groups.google.it/groups?q=luvi&s ... et&rnum=81

Risultati della ricerca: 81
Da:Lucio V. (posta@posta.it)
Oggetto:Re: L'arroganza delle case discografiche non conosce limiti
View: Complete Thread (8 articoli)
Original Format
Newsgroups:it.discussioni.consumatori.tutela
Data:2000/07/27


Io sto diffondendo via mail questo comunicatino.....

Napster chiude.
E' bene ricordare che non chiude un sito "pirata", che elargisce file
musicali "illegali", ma un sistema che ne permetteva il libero scambio
fra gli utenti.
Insomma, alle major discografiche non e' andato giu' che gli utenti si
scambiassero musica, come sempre hanno fatto, ma sfruttando i mezzi
piu' moderni.
Chi di voi non ha mai copiato una cassetta o ascoltato musica copiata,
sia su cd che su nastro?
Bene, ora 20 milioni di utenti non potranno piu' scambiarsi i propri
files musicali tramite napster; mille altri dispositivi che consentono
questo scambio verranno creati, ma la presenza di questo "ingombrante"
precedente legale inficiera' sicuramente lo sviluppo di queti sistemi,
e di Internet stessa.
Gia', perche' c'e' chi smania per mettere le "briglie" alle
informazioni su Internet.

Io chiedo, con questa mail, ai venti milioni di utenti abbandonati da
Napster, per cause di "forza maggiore", DI NON ACQUISTARE CD MUSICALI,
almeno per un anno, da oggi.

Vediamo se questo modesto tentativo di boicottaggio potra' far capire
a chi e' rimasto ancorato alla vecchia economia di quanto il potere
dell'utenza, e della comunicazione su Internet possano essere
importanti nei loro business!



Per favore diffondete questo messaggio!!!

Per comunicazioni: ICQ UIN 83288417

--------------------------------------------------------------------------------------------

Napster closing.
They are not closing just another "hacker" web site, such sites that
hosts illegal mp3 files free to download, but a software, a system
which permite the free exchange of this kind of files between users.
So, cause to disco industries, that don't like this music exchange
between users, that had ever done so, with tapes, cds, cdrs, are
deciding for us to block this kind of exchange.
Whom of you never had done copies of cd, lp, tapes, for personal or
friend usage?
Well, now, 20 millions of napster users will never be able to exchange
music files using Napster; many other devices are to come, but with
this lawyer project, it will never be the same, and Internet will
never be the same, too.
Many other people are tryng to stop internet free information
exchange.

I'm asking you, with this mail, to the 20 million of users that will
never use Napster in the future, to DON'T BUY ANY MUSICAL CD, for a
year, from now.

Let's try to boycott, to show what the power of users and the
communication over internet can be important in their business!!

Please, spread this mail.

For communications: ICQ UIN 83288417


Ciao.
LuVi
---------------------
Reply a luvi@mail.com
---------------------
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